NORMATIVA
FACCIAMO UN PO DI CHIAREZZA
Con la legge 242/2016 l'Italia ha aperto le porte alla commercializzazione della pianta della Canapa, riconoscendola come meritevole di liberalizzazione seppur limitatamente al rispetto di prescrizioni dal carattere non ancora del tutto definito.
Il termine cannabis light è stato coniato per definire in modo semplificato la pianta di canapa sativa che presenta un principio attivo in THC inferiore al limite di 0,6%. Tale limite è stato introdotto, quale deroga del limite principale dello 0,2% ai sensi dell'art. 4 co. 5 della L. 242/2016 che recita:
“Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità sarà posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.”
Dunque, la legge242/2016 si pone come legge speciale rispetto alla disciplina data dal DPR 309/90 che governa i profili penali del diritto degli stupefacenti, introducendo un limite di tolleranza legale in materia di presenza di THC.
Fulcro centrale della legge italiana è il richiamo della normativa comunitaria laddove recita.
La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio Europeo, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.
La MaryLabel produce e commercializza solamente prodotti recanti cartellini e documenti che attestino la provenienza e la completa regolarità legale delle piante di canapa (e suoi derivati) commercializzate.
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